Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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R.D. 25/05/1895 n. 350

70. Provvedimenti in casi di somma urgenza. In circostanze di somma urgenza, nelle quali qualunque indugio diventi pericoloso e sia quindi richiesta l'immediata esecuzione dei lavori, il verbale sarà compilato dall'ufficiale arrivato prima sul luogo e l'autorizzazione per eseguirli sarà dall'ingegnere capo chiesta per telegramma direttamente al Ministero, indicando la spesa presumibile. L'ingegnere capo, in tal caso, potrà, dandone avviso telegrafico all'ispettore del compartimento, contemporaneamente disporre la immediata esecuzione dei lavori sino alla concorrenza di lire 10 milioni. Entro il più breve termine, e non più tardi di dieci giorni dalla data del telegramma, l'ingegnere capo trasmetterà direttamente al Ministero il processo verbale d'urgenza e la perizia giustificativa, quando si tratti di spesa che debba essere autorizzata sul parere del consiglio superiore dei lavori pubblici, dandone contemporaneamente partecipazione all'ispettore del compartimento. Se invece l'approvazione tecnica della perizia sia di competenza di questo, l'ingegnere capo invierà gli atti di cui sopra all'ispettore medesimo, il quale entro due giorni dal ricevimento li rimetterà al Ministero per gli ulteriori provvedimenti.

71. Perizia suppletiva per maggiori spese. Ove durante l'eseguimento dei lavori ad economia, si riconosca insufficiente la somma presunta, dovrà l'ingegnere capo presentare una perizia suppletiva, per chiedere l'autorizzazione della eccedenza di spesa. In nessun caso poi la spesa complessiva potrà superare quella debita- mente autorizzata; e quando risultassero eccedenze sulla medesima, ne saranno solidamente responsabili l'ingegnere capo, autore della proposta ed il direttore dei lavori ad economia, i quali illegalmente ordinarono le maggiori spese.

72. Diniego di approvazione dei lavori intrapresi. Qualora un'opera intrapresa d'urgenza non riportasse la superiore approvazione, si liquideranno le spese incontrate per la parte eseguita, tenendo presente, in caso di cottimo, le norme dell'art. 54 del capitolato generale.

73. Fondi per l'esecuzione dei lavori in economia. L'assegno dei fondi per le spese ad economia viene fatto dal Ministero con mandati di anticipazione, coll'obbligo di rendiconto da prodursi se- condo le norme stabilite dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato. Per anticipare i fondi necessari alla esecuzione in economia dei lavori d'ufficio, comprese le spese di direzione e di sorveglianza, l'amministrazione potrà valersi delle somme ricavate dalla cessione dei materiali, utensili, mezzi d'opera, e delle somme liquidate e da liquidarsi a credito dell'appaltatore, come anche delle somme ritenute sulle rate di pagamento e della cauzione.

74. Cottimi. Pei lavori e per le somministrazioni in economia, devesi procurare, per quanto possibile, di stabilire, con persone idonee, cottivi parziali ed anche totali. Le convenzioni per i cottimi devono contenere:

a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;

b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;

c) le condizioni di eseguimento;

d) il termine per darli compiuti;

e) il modo di pagamento;

f) le penalità in caso di ritardo e le facoltà che si riserva l'amministrazio ne di provvedere d'ufficio a rischio del cottimista, oppure di rescinde- re, mediante semplice denuncia, il contratto, qualora egli manchi ai patti, nel modo indicato dal precedente art. 27. Sezione III - Contabilità dei lavori in economia.

75. Notamento dei lavori eseguiti ad economia. Il notamento dei lavori in economia si farà: 1° se a cottimo, nel libretto delle misure prescritto pei lavori eseguiti ad appalto; 2° se in amministrazione, nelle apposite liste settimanali distinte per giornate e provviste, e compilate, secondo il precedente art. 51, sui moduli nn. 5 e 6. Le firme per quietanza potranno essere apposte o sulle liste medesime, ovvero in foglio separato.

76. Classificazione dei notamenti. Il direttore dell'opera, che viene eseguita in economia, tiene un registro secondo il modello n. 7, nel quale inscrive separatamente per ciascun cottimo le risultanze dei libretti in rigoroso ordine cronologico, osservando le norme prescritte per i contratti nel capo II. Sopra altro registro, se- condo il modello n. 10, scrive: 1° le partite dei fornitori a credito, di mano in mano che vengono accertate le somministrazioni; 2° tutte le riscossioni ed i pagamenti per qualunque titolo, nell'ordine in cui vengono fatti, e colla indicazione numerata delle liste e fatture debitamente quietanzate, per modo che in ogni momento si possa riconoscere lo stato della gestione del fondo assegnato per i lavori. Il registro deve in questa parte rispondere alle prescrizioni dell'art. 375, del regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

77. Conti dei fornitori. In base alle risultanze del registro si compilano i conti dei fornitori, i certificati sull'avanzamento dei lavori per il pagamento degli acconti ai cottimisti e si liquidano i crediti di quest'ultimi nella forma stabilita per i conti finali delle imprese.

78. Pagamenti. Sulle risultanze dei certificati dei cottimi e delle liste delle somministrazioni, se ne eseguirà il pagamento ai rispettivi creditori valendosi del modello indicato al precedente art. 57. Potranno per altro pagarsi degli acconti tanto sui lavori, quanto sulle somministrazioni, mediante buoni (modello n. 11) indicanti: 1° il nome e cognome dell'operaio fornitore; 2° le qualità delle somministrazioni; 3° la quantità coi relativi fattori. I buoni potranno essere rilasciati dagli assistenti, ma saranno liquidati dal direttore, il quale ne terrà conto per le debite detrazioni nel pagamento di saldo. Tanto dei pagamenti sui certificati e sulle liste, quanto dei pagamenti in acconto sui buoni, si farà annotazione sul registro, di cui al precedente

art. 76. Qualora il Ministero lo riconosca opportuno, e quando trattisi di grandi lavori da eseguirsi in economia, si potrà affidare il servizio dei pagamenti ad un agente pagatore colle norme stabilite dallo speciale regolamento per la custodia, difesa e guardia dei corsi di acqua, appro vato con R.D. del 7 marzo 1895 n. 86.

79. Quietanze. Ogni pagamento dovrà farsi direttamente ai creditori od a chi legalmente li rappresenta. Ciascun riscotente rilascia quietanza, firmandola od apponendovi il segno di croce se illetterati. La quietanza è vidimata da chi eseguisce il pagamento e da due testimoni idonei in caso di riscotenti illetterati. Nelle occasioni straordinarie che richiedano grandi masse di lavoratori basterà che due testimoni conosciuti attestino di aver assistito ai pagamenti. Per le liste settimanali basta che le vidimazioni siano poste a piè di ognuna di esse. Se il pagamento di una lista si eseguisce a diverse riprese, la vidimazione si farà ciascuna volta, indicando, il numero d'ordine delle partite pagate.

80. Giustificazione di minute spese. Per le minute spese per le quali è consuetudine di non lasciare quietanza, basterà che il direttore ne presenti la nota debitamente da lui firmata, indicando per ogni titolo di spesa: 1° la condizione del ricevente e possibilmente il nome e cognome; 2° l'oggetto della spesa; 3° l'importo; 4° la data.

81. Rendiconto mensile delle spese. I rendiconti mensili che devono presentarsi, qualora non sia esaurito il fondo avuto in anticipazione, devono essere corredati dai certificati sullo avanzamento dei lavori a cottimo per i pagamenti fatti ai cottimisti, delle fatture e liste debitamente quietanzate, e corrispondere a quella parte del registro di contabilità in cui si inscrivono i pagamenti, come al precedente

art. 76. Questi rendiconti, conformi al modello n. 12, sono firmati dal direttore dei lavori e confermati dall'ingegnere capo. Qualora a nessuno dei due sia stata fatta l'anticipazione, i rendiconti sono firmati anche dall'ufficiale responsabile dell'anticipazione. Essi devono trasmettersi dal direttore o dall'agente pagatore all'ingegnere capo entro i primi due giorni di ciascun mese, e dall'ingegnere capo al Ministero entro altri tre giorni.

82. Rendiconto finale delle spese. Il rendiconto finale, formulato come i mensili, riepilogherà tutte le anticipazioni avute e l'importo di tutti i rendiconti mensili. A questo rendiconto deve essere unita una relazione e la liquidazione finale del direttore dei lavori, la quale determini i lavori eseguiti in amministrazione per qualità e quantità, i materiali acquistati, il loro stato ed in complesso il risultato ottenuto. L'ingegnere capo deve espressamente confermare, o rettificare i fatti ed i conti esposti nella relazione. Per i lavori eseguiti a cottimo, si dovrà unire al rendiconto la liquidazione finale, ed il certificato di collaudo o di regolare esecuzione a senso delle disposizioni contenute nel capo VI del presente regolamento. Qualora siano stati acquistati attrezzi, mezzi di opera, materiali, ecc., e ne siano avanzati dopo il compimento dei lavori, si noteranno in appositi elenchi, firmati da chi li tiene in consegna, col valore approssimativo che essi hanno nello stato in cui si trovano.

83. Liquidazione dei lavori eseguiti a rischio di un appaltatore. Per i lavori eseguiti ad economia a rischio di un appaltatore, la liquidazione finale tanto dei lavori eseguiti in amministrazione, quanto di quelli fatti per cottimo, deve anche contenere la liquidazione del loro importo, secondo le basi del contratto stipulato coll'appaltatore a fine di stabilire ove ne sia il caso, l'indennità spettante all'erario per la maggiore spesa sostenuta.

84. Riassunto di rendiconti parziali. Se una opera eseguita ad economia fu divisa in più sezioni, l'ingegnere capo dovrà compilare un conto generale riassuntivo dei rendiconti finali delle varie sezioni.

CAPO Norme generali per la tenuta dei documenti contabili.

85. Numerazione delle pagine di giornali, libretti e registri. Il giornale, i libretti delle misure ed i registri di contabilità, tanto dei lavori come delle somministrazioni, saranno a fogli riumerati e firmati nel frontespizio dall'ingegnere capo. Per i registri di contabilità saranno anche rigorosamente osservate le prescrizioni dell'art. 52. E' assolutamente vietata ogni lacerazione dei fogli.

86. Iscrizione dei notamenti di misurazione. I notamenti dei lavori e delle somministrazioni sui libretti (precedente art.

42), sugli stati dei lavori e delle misurazioni (precedente art. 48) dovranno farsi immediatamente e sul luogo stesso dell'operazione di accertamento.

87. Scritture ad inchiostro. I notamenti nei libretti, riegli stati, nelle liste ed in ogni altro documento contabile, dovranno sempre scriversi ad inchiostro, senza raschiature, le quali sono assolutamente proibite. Occorrendo qualche correzione o cancellatura, la si dovrà fare per modo da lasciar vedere ciò che vi era precedentemente scritto, apponendovi in margine l'annotazione annullato, se si tratta di cancellature, ed i relativi numeri d'ordine di riferimento in caso di notamenti sostituiti ad altri.

88. Operazioni in contraddittorio dell'appaltatore. La misurazione e classificazione dei lavori e delle somministrazioni è fatta in contraddittorio dell'appaltatore o di chi lo rappresenta legalmente. Salve le speciali prescrizioni del presente regolamento, i risultati, di tali operazioni, iscritti a libretto od a registro, saranno al termine di ogni operazione od al fine di ogni giorno, quando l'operazione non è ultimata, sottoscritti da chi esegui la misurazione e classificazione e dell'appaltatore o da chi per esso. La firma dell'appaltatore nel libretto riguarda il semplice accertamento della classificazione e delle misure prese, salvo le disposizione dell'articolo 90.

89. Eccezioni dell'appaltatore. L'appaltatore avrà facoltà all'atto della firma d'inscrivere in succinto in quei documenti contabili che devono essere da lui firmati, le riserve e domande che crederà del proprio interesse. L'ufficiale direttore v'inscrive le proprie controsservazioni. Nel caso in cui l'appaltatore ricusi di firmare i documenti contabili, lo si inviterà per iscritto a firmarli entro il termine perentorio di quindici giorni, e qualora non vi si presti nel detto termine, si farà espressa dichiarazione di tale circostanza nel documento, e si avranno come accertati i fatti e le circostanze registrate. Le riserve e le domande, di cui nel presente articolo non avranno efficacia, e saranno considerate come non avvenute, ove non siano ripetute nel registro di contabilità nei termini e modi indicati nei precedenti artt. 53 e 54.

 

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